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	<title>Cittadino consumatore n. 47 Archivi - Cittadino Consumatore</title>
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	<description>Il periodico della Federconsumatori FVG</description>
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	<title>Cittadino consumatore n. 47 Archivi - Cittadino Consumatore</title>
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	<item>
		<title>Caldaie, in vigore la nuova normativa. La Regione deve fare chiarezza</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Marco Missio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2015 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Cittadino consumatore n. 47]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il 15 ottobre è entrato in vigore il DPR 74/2013 che rinnova la disciplina concernente i controlli di efficienza energetica degli impianti di climatizzazione invernale, comunemente noti come caldaie, ed estiva, anche noti come climatizzatori. Opportunamente si è mantenuto l’obbligo di far effettuare i controlli a ditte abilitate, mentre sono cambiati il campo di applicazione [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il 15 ottobre è entrato in vigore il<strong> DPR 74/2013 che rinnova la disciplina concernente i controlli di efficienza energetica degli impianti di climatizzazione invernale, comunemente noti come caldaie, ed estiva, anche noti come climatizzatori.</strong> Opportunamente si è mantenuto l’obbligo di far effettuare i controlli a ditte abilitate, mentre sono cambiati il campo di applicazione e la periodicità. I<strong> controlli di efficienza energetica, noti anche come controllo dei fumi,</strong> per impianti di potenza compresa fra 10 e 100 kiloWatt, nei quali rientrano tutti quelli domestici, compresi quelli di piccoli condomini, devono essere effettuati almeno <u>ogni 2 anni se l’impianto è alimentato a combustibile</u> liquido o solido e almeno <u>ogni 4 anni se alimentato a gas</u>, metano o GPL indipendentemente dall&#8217;età dell&#8217;impianto. Per gli impianti di potenza pari o superiore a 100 kW i tempi sono rispettivamente dimezzati, come da tabella sottostante. Chi non ottempera a questi controlli minimi di legge è soggetto a ispezione ed eventuale sanzione.</p>
<p> </p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="4" width="491">
<p style="text-align: center;"><strong>CALDAIE</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="118">
<p><strong>Tipologia impianto</strong></p>
</td>
<td width="109">
<p><strong>Alimentazione</strong></p>
</td>
<td width="123">
<p><strong>Potenza termica</strong></p>
<p><strong>[kW]</strong></p>
</td>
<td width="142">
<p><strong>Cadenza controlli di efficienza energetica</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="4" width="118">
<p>Impianti con generatore di calore a fiamma</p>
</td>
<td rowspan="2" width="109">
<p>A combustibile liquido o solido</p>
</td>
<td width="123">
<p>10 &lt; P &lt; 100</p>
</td>
<td width="142">
<p>ogni 2 anni</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="123">
<p>P <u>&gt;</u> 100</p>
</td>
<td width="142">
<p>ogni anno</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" width="109">
<p>A gas, metano o GPL</p>
</td>
<td width="123">
<p>10 &lt; P &lt; 100</p>
</td>
<td width="142">
<p>ogni 4 anni</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="123">
<p>P <u>&gt;</u> 100</p>
</td>
<td width="142">
<p>ogni 2 anni</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> </p>
<p>Il primo punto controverso riguarda la questione dei controlli di <strong>manutenzione ordinaria</strong> (cosa diversa rispetto a quelli sopra descritti): il decreto stabilisce che se non sono previsti nel libretto fornito dall&#8217;installatore o dal fabbricante, valgono le norme UNI e CEI e devono essere <strong>indicati per iscritto dal manutentore</strong>. È rimessa, quindi, in molti casi alla completa discrezionalità del manutentore l&#8217;indicazione delle modalità e dei tempi del controllo di manutenzione ordinaria, e ciò a nostro avviso non è accettabile. Tuttavia il decreto non prevede alcuna ispezione né sanzione se la manutenzione ordinaria non è effettuata con la cadenza prevista, dal che si deduce che non è essenziale seguire le indicazioni del manutentore. Ma se il manutentore dichiara che tali controlli sono importanti per la <u>sicurezza</u>, cosa succede se non seguiamo tali prescrizioni?</p>
<p>Il decreto stabilisce anche che i<strong> libretti di manutenzione dell&#8217;impianto devono essere sostituiti con quelli conformi al decreto stesso,</strong> che molti artigiani propongono a prezzi che vanno dai 5 ai 40 euro e oltre. A questo proposito bene ha fatto l&#8217;UCIT a creare un libretto online gratuito per i cittadini delle province di Udine e Gorizia, sulle quali ha competenza per le ispezioni. Bene farebbero anche le altre province a seguire l&#8217;esempio dell&#8217;UCIT.</p>
<p>Novità importanti anche per quanto concerne le<strong> ispezioni</strong>, che nella nostra regione sono affidate a enti o società di proprietà pubblica. Nel nuovo regolamento si stabilisce che <strong>“l’accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile è ritenuto sostitutivo dell’ispezione”.</strong> Quindi in teoria cesseranno le ispezioni a coloro che effettuano il controllo di efficienza energetica con la cadenza di legge, tranne che per particolari situazioni, quali ad esempio: a) impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità; b) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni. Di conseguenza, e questo è un ulteriore punto controverso, il <em>ticket</em>, che oggi serve a &#8220;socializzare&#8221; il costo delle ispezioni, non dovrebbe essere più pagato da chi fa effettuare i controlli di efficienza energetica regolarmente, bensì solo da chi in regola non è. Ma anche su questo punto non c&#8217;è certezza.</p>
<p>Come si vede i punti controversi sono tanti e sostanziali e solo la<strong> Regione</strong> può e, anzi, deve intervenire per fare definitivamente <strong>chiarezza</strong> su una questione che da troppi anni è lasciata in balia di interpretazioni variabili a seconda degli interessi in gioco. Federconsumatori si è mossa per interessare la Regione a intervenire il più celermente possibile in questo senso e continuerà a seguire l&#8217;evoluzione della vicenda tenendo aggiornati i cittadini sugli sviluppi.</p>
<p> </p>
<p style="text-align: right;">Marco Missio</p>


<p class="wp-block-paragraph"></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Quando il diritto di recesso si applica anche ai contratti conclusi nei locali commerciali</title>
		<link>https://www.cittadinoconsumatore.it/anno-di-pubblicazione/2015/quando-il-diritto-di-recesso-si-applica-anche-ai-contratti-conclusi-nei-locali-commerciali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Missio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2014 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Cittadino consumatore n. 47]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il codice del consumo con le novità introdotte a far data dal 13 giugno 2014 ha previsto che nel caso in cui il consumatore venga contattato dal venditore fuori dai suoi locali commerciali al fine poi di fargli sottoscrivere un contratto nel suo negozio si applica comunque la tutela prevista per i contratti a distanza, [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il codice del consumo con le novità introdotte a far data dal 13 giugno 2014 ha previsto che nel caso in cui <strong>il consumatore venga contattato dal venditore fuori dai suoi locali commerciali</strong> al fine poi di fargli sottoscrivere un contratto nel suo negozio si applica comunque la tutela prevista per i contratti a distanza, che prevede la possibilità del consumatore di poter<strong> esercitare il diritto di recesso</strong> <strong>entro 14 giorni</strong> <strong>ovvero entro 60 nel caso in cui non sia stato informato di tale diritto.</strong> Abbiamo così avuto la possibilità di far venire meno diversi contratti conclusi nell&#8217;esercizio commerciale dopo l&#8217;adescamento del cliente o via telefono o comunque fuori dal negozio magari con la promessa di consegnare un premio se il consumatore si fosse recato nel negozio.</p>
<p>Nel caso più recente infatti <strong>decine di lettere sono arrivate ad altrettante famiglie nelle passate settimane nella nostra regione</strong> a firma di una determinata società che annunciava all&#8217;<strong>ignaro consumatore di aver vinto un premio da ritirare presso il negozio.</strong> Molti fra coloro che sono andati a ritirarlo, però, sono tornati indietro con un<strong> contratto di acquisto da oltre tremila euro</strong> che non avevano programmato e con un premio consistente in un avvitatore manuale di irrisorio valore.</p>
<p>L&#8217;abilità del venditore nell&#8217;illustrare un millantato sconto applicato all&#8217;acquisto in caso di sottoscrizione del contratto ha indotto infatti diversi consumatori a sottoscrivere i<strong> contratti di acquisto di divani</strong> piuttosto che di <strong>reti letto</strong>. Nelle condizioni del contratto veniva inoltre<strong> esclusa la  possibilità di recesso.</strong> Ricevute le segnalazioni abbiamo provveduto dunque ad assistere i nostri associati facendo venire meno i contratti di acquisto e anche quelli di finanziamento collegati grazie all&#8217;esercizio del diritto di recesso riconosciuto dalla nuova formulazione del codice del consumo. <strong>I nostri sportelli sono a disposizione per informare e tutelare i cittadini consumatori anche per casi di questo genere.</strong></p>
<p style="text-align: right;">Barbara Puschiasis</p>


<p class="wp-block-paragraph"></p>
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			</item>
		<item>
		<title>INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI EDIFICI RESIDENZIALI:UNA GRANDE OPPORTUNITÀ</title>
		<link>https://www.cittadinoconsumatore.it/anno-di-pubblicazione/2015/interventi-di-efficienza-energetica-negli-edifici-residenzialiuna-grande-opportunita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Missio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2014 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Cittadino consumatore n. 47]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Negli ambienti accademici, nei settori economici e politici è ben presente da tempo la problematica della sostenibilità energetica, dal punto di vista sia ambientale, sia degli approvvigionamenti e dei costi di produzione. In considerazione di ciò, nel 2008 il Parlamento europeo ha approvato il cosiddetto “Pacchetto clima-energia, obiettivo: 20, 20, 20”, ma già precedentemente il [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Negli ambienti accademici, nei settori economici e politici è ben presente da tempo la problematica della sostenibilità energetica, dal punto di vista sia ambientale, sia degli approvvigionamenti e dei costi di produzione. In considerazione di ciò, nel 2008 il Parlamento europeo ha approvato il cosiddetto “Pacchetto clima-energia, obiettivo: 20, 20, 20”, ma già precedentemente il <strong>legislatore nazionale</strong> aveva previsto diverse iniziative e importanti agevolazioni, in particolare, sotto forma<strong> di detrazioni fiscali per gli interventi per aumentare l’efficienza energetica degli edifici.</strong></p>
<p style="text-align: left;">Più recentemente con la direttiva 27/2012 il <strong>Parlamento europeo</strong> ha stabilito un quadro comune di misure per la promozione dell’efficienza energetica nell’Unione e in Italia si sono stabilite le <strong>strategie energetiche nazionali</strong>, ponendo come primo punto ancora l’efficienza energetica. Considerato che la parte più importante riguardante l’efficienza energetica è quella che si può realizzare negli edifici, si conviene generalmente che intervenire sulla riqualificazione degli edifici privati e pubblici sia una priorità di concreto intervento. Le azioni fin qui realizzate hanno riguardato in particolare le <strong>costruzioni nuove, e solo molto parzialmente quelle esistenti</strong>, in massima parte con riguardo alla sostituzione degli infissi che, come noto, non risolvono da sé la dispersione di calore delle abitazioni. In Italia ci sono 13.800.000 edifici di cui 12,2 milioni adibiti a usi residenziali, l’80% dei quali di proprietà delle famiglie (in Friuli Venezia Giulia la percentuale è del 90%); di questi edifici oltre il 90% necessiterebbe di interventi di efficienza energetica. Fatte le dovute proporzioni si può intuire quale ruolo possono esercitare le famiglie per raggiungere l’obiettivo di ridurre lo spreco di energia. Tenuto conto che questi interventi, grazie anche alle incentivazioni pubbliche, hanno un rientro nel breve/medio termine dell’investimento, tutte le famiglie possono trarre veri benefici sia di carattere economico, di <em>comfort</em> micro ambientale, che di valorizzazione dell’immobile. Benefici importanti si determinano anche per l’economia locale, per l’ambiente e inoltre<strong> si riducono la dipendenza e i costi da importazione dei prodotti energetici fossili.</strong></p>
<p style="text-align: left;">Fatte queste considerazioni, la Federconsumatori del Friuli Venezia Giulia e l’APE (Agenzia per l’energia) sono impegnate a sviluppare varie iniziative per<strong> stimolare le famiglie a investire nella propria abitazione nella direzione dell’efficienza energetica</strong>, renderle consapevoli delle opportunità, della possibilità di effettuare un intervento che nel tempo si rivelerà profittevole e utile per tutti. Queste iniziative verranno attuate, attraverso un ampio programma di comunicazione e sensibilizzazione, soprattutto con mezzi innovativi e con un carattere diversa della pubblicità tradizionale, in quanto qui non si tratta di pubblicizzare un marchio o un prodotto; nel nostro caso l’impegno di spesa normalmente è ponderato a lungo dalle famiglie e viene interiorizzato con una scelta più articolata e complessa ed eventualmente decisa attraverso un convincimento culturale, di interesse e di prospettiva. Il nostro impegno sarà quindi indirizzato oltre che a promuovere le iniziative e informare i cittadini, anche ad assistere e tutelare le famiglie che intendono investire nella direzione dell’efficienza energetica della propria abitazione. Il progetto è già stato presentato in varie occasioni, le ultime delle quali nello scorso mese di novembre presso la Camera di Commercio di Trieste il 18, al Teatro Odeon di Latisana il 22 e all’Hotel Europalace di Monfalcone il 27.</p>
<p style="text-align: right;">Edo Billa</p>


<p class="wp-block-paragraph"></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Smaltimento di piccoli elettrodomestici</title>
		<link>https://www.cittadinoconsumatore.it/anno-di-pubblicazione/2015/smaltimento-di-piccoli-elettrodomestici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Missio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2014 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[Cittadino consumatore n. 47]]></category>
		<category><![CDATA[Spreco e rifiuti]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Lo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche è un problema, ma mentre la maggior parte delle persone sa come smaltire i grossi elettrodomestici come frigoriferi, computer e via dicendo, conferendoli alle piazzette ecologiche o chiamando la municipalizzata per il ritiro a domicilio, pochi fanno lo stesso per i piccoli elettrodomestici (come aspirapolvere, rasoi elettrici e [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.cittadinoconsumatore.it/anno-di-pubblicazione/2015/smaltimento-di-piccoli-elettrodomestici/">Smaltimento di piccoli elettrodomestici</a> proviene da <a href="https://www.cittadinoconsumatore.it">Cittadino Consumatore</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Lo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche è un problema</strong>, ma mentre la maggior parte delle persone sa come smaltire i grossi elettrodomestici come frigoriferi, computer e via dicendo, conferendoli alle piazzette ecologiche o chiamando la municipalizzata per il ritiro a domicilio, pochi fanno lo stesso per i piccoli elettrodomestici (come aspirapolvere, rasoi elettrici e tostapane) che finiscono regolarmente nei bidoni della spazzatura.</p>
<p>Bisogna sapere che, dal 2010, è in vigore una norma che obbliga<strong> i venditori a ritirare l’usato in cambio del nuovo</strong> (1 contro 1) e dal 12 Aprile 2014 i <strong>grandi negozi con più di 400 mq di superficie sono obbligati per legge</strong> (dl 49 del 14/03/14) a ritirare gratuitamente gli elettrodomestici di dimensione fino a 25 cm per lato anche se non viene acquistato un altro (1 contro 0).</p>
<p style="text-align: right;">Antonio Chiommino</p>


<p class="wp-block-paragraph"></p>
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			</item>
		<item>
		<title>Autocertificazione per l’esenzione dalle spese sanitarie: Federconsumatori chiede la modifica dei moduli ambigui</title>
		<link>https://www.cittadinoconsumatore.it/anno-di-pubblicazione/2015/autocertificazione-per-lesenzione-dalle-spese-sanitarie-federconsumatori-chiede-la-modifica-dei-moduli-ambigui/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marco Missio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2014 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[Cittadino consumatore n. 47]]></category>
		<category><![CDATA[Salute]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cittadinoconsumatore.it/?p=1270</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ai nostri sportelli stanno pervenendo diversi cittadini che lamentano di aver ricevuto un&#8217;ordinanza di ingiunzione di pagamento di una sanzione di oltre 500 euro per aver falsamente autocertificato, su modulo dell&#8217;Azienda Ospedaliera di Udine, una propria condizione di esenzione dal ticket sanitario risultata invece non esistente in base ai controlli effettuati dall&#8217;Azienda stessa. Non trovando [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Ai nostri sportelli stanno pervenendo<strong> diversi cittadini </strong>che lamentano di aver ricevuto un&#8217;ordinanza di ingiunzione di pagamento di una <strong>sanzione di oltre 500 euro per aver falsamente autocertificato, su modulo dell&#8217;Azienda Ospedaliera di Udine, una propria condizione di esenzione dal ticket sanitario risultata invece non esistente in base ai controlli effettuati dall&#8217;Azienda stessa.</strong> Non trovando ascolto i reclami e le richieste di spiegazioni dei cittadini presentati all&#8217;Azienda ospedaliera, <strong>Federconsumatori ha promosso un&#8217;azione nei confronti di quest&#8217;ultima volta ad accertare l&#8217;infondatezza </strong>della contestazione elevata al cittadino con conseguente annullamento della sanzione irrogata. Senza entrare in troppi dettagli tecnici, basti sapere che il contenzioso riguardava la dichiarazione della pensione percepita, che era di difficile interpretazione stante la rigidità del modulo prestampato. L&#8217;utente si è visto, infine, dare ragione sia dal giudice di pace che dal Tribunale di Udine.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Attualmente, nonostante siano<strong> trascorsi diversi </strong>mesi dal deposito della sentenza, risulta che<strong> il modulo non sia ancora stato modificato</strong> e che potrebbe dunque continuare a ingenerare gravi fraintendimenti nelle persone che devono richiedere esenzioni e che continuano a rivolgersi alla Federconsumatori sia per avere chiarezza su quanto dichiarare sia per denunciare l&#8217;irrogazione delle sanzioni per altre clausole ambigue di tali autocertificazioni che non possono essere modificate nei contenuti dal dichiarante. In attesa di risolvere, auspicabilmente, la questione dialogando con l&#8217;Azienda, vi invitiamo a segnalarci l&#8217;eventuale vostro caso al fine di poter tutelare anche la vostra posizione.</p>



<p class="has-text-align-right wp-block-paragraph">Barbara Puschiasis</p>
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