Il codice del consumo con le novità introdotte a far data dal 13 giugno 2014 ha previsto che nel caso in cui il consumatore venga contattato dal venditore fuori dai suoi locali commerciali al fine poi di fargli sottoscrivere un contratto nel suo negozio si applica comunque la tutela prevista per i contratti a distanza, che prevede la possibilità del consumatore di poter esercitare il diritto di recesso entro 14 giorni ovvero entro 60 nel caso in cui non sia stato informato di tale diritto. Abbiamo così avuto la possibilità di far venire meno diversi contratti conclusi nell’esercizio commerciale dopo l’adescamento del cliente o via telefono o comunque fuori dal negozio magari con la promessa di consegnare un premio se il consumatore si fosse recato nel negozio.

Nel caso più recente infatti decine di lettere sono arrivate ad altrettante famiglie nelle passate settimane nella nostra regione a firma di una determinata società che annunciava all’ignaro consumatore di aver vinto un premio da ritirare presso il negozio. Molti fra coloro che sono andati a ritirarlo, però, sono tornati indietro con un contratto di acquisto da oltre tremila euro che non avevano programmato e con un premio consistente in un avvitatore manuale di irrisorio valore.

L’abilità del venditore nell’illustrare un millantato sconto applicato all’acquisto in caso di sottoscrizione del contratto ha indotto infatti diversi consumatori a sottoscrivere i contratti di acquisto di divani piuttosto che di reti letto. Nelle condizioni del contratto veniva inoltre esclusa la  possibilità di recesso. Ricevute le segnalazioni abbiamo provveduto dunque ad assistere i nostri associati facendo venire meno i contratti di acquisto e anche quelli di finanziamento collegati grazie all’esercizio del diritto di recesso riconosciuto dalla nuova formulazione del codice del consumo. I nostri sportelli sono a disposizione per informare e tutelare i cittadini consumatori anche per casi di questo genere.

Barbara Puschiasis