Gli istituti scolastici, soprattutto di istruzione secondaria, richiedono alle famiglie degli alunni il versamento all’atto dell’iscrizione dello studente del contributo volontario facendolo spesso intendere come obbligatorio. Numerose sono le richieste di chiarimento che pervengono alla nostra associazione su tale “obbligo” da parte dei genitori che già si trovano ad affrontare innumerevoli spese ad inizio anno scolastico e in diversi casi possono trovarsi in difficoltà nel versare anche tale ulteriore balzello. Innanzitutto è bene chiarire che tale contributo volontario, deliberato dal Consiglio di istituto, consiste nella corresponsione di una somma che comprende una quota volontaria e una quota che va a copertura dei costi di assicurazione, pagelle, libretti assenze, ossia, costi anticipati dalla scuola per conto delle famiglie degli iscritto. Oltre a tali costi però il contributo volontario che viene richiesto ne include degli altri assolutamente non necessari.
Non si può che sottolineare come la Finanziaria 2007 abbia previsto l’innalzamento dell’obbligo scolastico italiano fino a 16 anni e quindi per i primi 3 anni di superiori, la scuola è gratuita quale diritto allo studio. Sulla base di tale principio, quindi il contributo volontario scolastico si scontra con l’obbligatorietà e la gratuità riconosciuta anche alle scuole superiori fino al terzo anno. Alla luce di questo le famiglie degli alunni iscritti entro il terzo anno di scuola superiore non sono tenute al versamento del contributo volontario fatta eccezione per la quota parte riguardante il rimborso delle spese anticipate e sostenute dalla scuola per l’assicurazione contro gli infortuni, gite scolastiche, libretto di assenze. Le scuole medie, e soprattutto le scuole superiori, quindi non possono precludere l’iscrizione all’istituto dell’alunno che non ha versato il contributo volontario. Il Ministero dell’istruzione con la circolare prot. n. 0000312 del 20/03/2012 per altro è intervenuto a fornire chiarimenti sul punto in seguito alle numerose segnalazioni pervenute. Ribadisce il Ministero che il contributo volontario che viene richiesto all’atto dell’iscrizione dello studente in questione ha natura esclusivamente volontaria in osservanza del principio di obbligatorietà e gratuità dell’istruzione inferiore. Le famiglie devono quindi venire puntualmente informate dagli Istituti scolastici in merito alla differenza tra contributi volontari e tasse scolastiche obbligatorie fatta eccezione per i casi di esonero previsti dalla normativa e dunque per merito, per basso reddito o perché appartengono a speciali categorie di beneficiari. Inoltre nei contributi volontari, non devono rientrare spese e costi relativi allo svolgimento dell’attività curricolari ad esclusione dei rimborsi richiesti alle famiglie per la stipula di contratti per l’assicurazione individuale per gli infortuni e RC degli alunni, libretti di assenze o per gite scolastiche. Le risorse raccolte mediante il versamento dei contributi volontari, inoltre, devono essere utilizzate dagli istituti scolastici per ampliare l’offerta culturale e non per il funzionamento ordinario o amministrativo dello stesso istituto in quanto fruibile dagli alunni solo in maniera indiretta.
Se la scuola media o superiore richiede obbligatoriamente il versamento del contributo volontario scolastico per l’iscrizione dell’alunno la famiglia comunque potrà segnalare l’accaduto all’Ufficio scolastico regionale e inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno al Dirigente scolastico dell’istituto nonché per conoscenza al Ministero per l’Istruzione e alla Federconsumatori FVG (federconsumatori.fvg@gmail.com) con la quale comunicherà che provvederà a versare le sole spese di rimborso sostenute dalla scuola per RC, libretto assenze, gite scolastiche, e che solitamente non superano i 25-30 euro.