Cosa fare nel caso in cui ci si trovi nella situazione di un sinistro stradale con danni a un animale? Il caso è disciplinato dall’art. 189 comma 9 bis del Codice della Strada che recita: L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subìto il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 413 a euro 1.656.  Cosa si intende per “porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subìto il danno”? Nello specifico, si prevede che il guidatore debba tempestivamente allertare un veterinario e una Forza di Polizia e, se non possiede conoscenze veterinarie, non deve spostare l’animale ma attendere l’arrivo dei soccorsi. Sarà dunque possibile rivolgersi, ad esempio, ai Carabinieri, alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza, alle Polizie Municipali – Locali – Provinciali, ai Servizi Veterinari Aziende USL, ai Centri di recupero fauna selvatica o allo studio medico veterinario più vicino al luogo ove è avvenuto l’incidente. E se l’animale morisse a seguito dell’investimento? Nel caso di decesso, essendo venute meno le esigenze di soccorso, si dovranno informare le autorità competenti, polizia stradale e azienda sanitaria locale. È importante sottolineare che nel caso in cui l’animale deceda a seguito del mancato soccorso potrebbe configurarsi il reato di Uccisione di animali, ex art. 544 bis, nella sua forma omissiva impropria, punito con la reclusione da quattro mesi a due anni.

I costi scaturenti dall’operazione di soccorso e dalle cure approntate all’animale ferito nell’incidente (compresi gli eventuali interventi chirurgici) sono a carico dell’utente della strada? Nel silenzio del Codice della strada si afferma che le spese per il recupero, il trasporto e le cure dell’animale sono a carico del “soccorritore”. Il gravare delle spese veterinarie sull’utente della strada potrebbe disincentivare lo stesso ad adempiere agli obblighi previsti ex lege. È fondamentale però sottolineare che la ratio del novellato articolo pare potersi riassumere nell’enunciato “chi sbaglia, paga”: o si pagano le conseguenze dell’incidente, comunque ricollegabile al proprio comportamento (ad es. mancato rispetto dei limiti di velocità), o si paga la sanzione amministrativa (ad es. per non essersi fermato e aver assicurato un tempestivo soccorso). Quindi la norma prevede due opzioni: o l’utente della strada si accolla i costi delle spese veterinarie per i danni da lui arrecati, o, ove disubbidisse alla disposizione normativa, su di lui ricadrebbe la sanzione amministrativa, che potrebbe risultare più onerosa delle spese veterinarie. Ad ogni modo, è importante sottolineare che gli accertamenti sull’evento occorso porteranno di volta in volta a stabilire chi deve pagare i danni, ivi comprese le spese veterinarie. Ad esempio, nel caso in cui si accertasse che la responsabilità dell’incidente è del proprietario e/o del detentore dell’animale, l’onere della spesa sarà a suo carico ai sensi dell’articolo 2052 c.c.; in base a tale articolo, infatti, stabilisce che il proprietario dell’animale si faccia carico degli eventuali danni occorsi al veicolo o alle persone, salvo che provi il caso fortuito.

Concludendo, le nuove previsioni del Codice della Strada esprimono una maggiore sensibilità e tutela degli esseri animali, sancendo l’obbligo di soccorso nel caso di incidenti stradali, non solo come prima del 2010 alla luce del proprio sentimento per gli animali, del dovere civico e del buon senso, ma anche per rispettare il dettato normativo e per non incorrere in sanzioni amministrative. Un altro esempio di come la legge sia educatrice al rispetto per gli esseri animali umani e non umani, vista la piaga dei cosiddetti “pirati della strada”.

Letizia D’Aronco